Tributi locali

IMU, IRPEF, TARES, TASI, IUC e TARI

IMU (Imposta Municipale Unica)

L’IMU ha sostituito la vecchia ICI, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23.

Ulteriori modifiche si sono avute con la legge di Stabilità 2014 che ha abolito l’Imu sulla prima casa, tranne alcune eccezioni.

Dovrà essere pagato dai proprietari di immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

In particolare sono soggetti all’IMU:

  • il proprietario di immobili, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo;
  • i titolari di usufrutto, consistente nella facoltà di godere e usare il bene “come se ne fosse il proprietario”;
  • i titolari di uso, consistente nella facoltà di servirsi dell’immobile, limitatamente ai bisogni della propria famiglia;
  • i titolari di abitazione, consistente nel diritto di abitare l’immobile solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia;
  • i titolari di superficie, che consiste nell’edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui;
  • i titolari di enfiteusi, cioè il godimento di un bene altrui con l’ obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
  • l’ ex coniuge assegnatario dell’ immobile, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione;
  • il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali ( es., il concessionario di uno stabilimento balneare).

L’IMU con la legge di Stabilità 2014 non è più dovuta sulla prima casa e relative pertinenze.

L’unica eccezione riguarda il caso in cui l’immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/9 e A/8 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.

L’IMU resta invece in vigore sulla seconda casa.

IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

L’imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l’acronimo IRPEF, è un’imposta diretta, personale, progressiva e generale, in vigore nella Repubblica Italiana.

Essa è oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con D.P.R.22 dicembre 1986 n. 917.

È un’ imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all’estero.

L’imposta sul reddito è un importante stabilizzatore automatico della congiuntura economica.

TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi)

La TARES interessa chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti.

La TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) è un tributo in tema di gestione dei rifiuti introdotto dal Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “decreto salva Italia”) e convertita con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Il nuovo tributo è in vigore dal 1º gennaio 2013 ed è basato sulla superficie dell’immobile di riferimento, il numero dei residenti, l’uso, la produzione media dei rifiuti e altri parametri e ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune.

A questo si aggiunge il fatto che il TARES dovrà finanziare anche i ‘servizi indivisibili’ forniti dall’ ente locale come l’ illuminazione pubblica, l’istruzione, la manutenzione delle strade, la polizia locale, le aree verdi.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/06/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/11/2013

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/11/2013

TASI (Tassa Servizi Indivisibili)

TASI è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’ illuminazione comunale.

La TASI è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.;

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08/09/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2015

IUC (Imposta Unica Comunale)

L’imposta unica comunale è un tributo locale il cui presupposto è costituito dal possesso o dalla occupazione, a vario titolo, di immobili ubicati nel comune, in sostituzione di imposte ora soppresse, in particolare l’IMU sulla abitazione principale e la Tassa per la raccolta dei rifiuti.

La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l’ IMU. Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all’ MU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall’ altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 08/09/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2015

TARI (Tassa sui Rifiuti)

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2015

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2016

Modulo riduzione tariffaria TARI

Modulo riduzione tariffaria TARI per rifiuti speciali

Pagina aggiornata il 28/05/2024

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